La pandemia da Covid-19 ha rivoluzionato le modalità di gestione del lavoro di tutte le imprese. Le disposizioni che si sono susseguite in questi mesi, per fronteggiare i rischi e prevenire la diffusione del contagio sui luoghi di lavoro, sono tante e disomogenee. Cerchiamo di fare chiarezza.

Il contagio da Covid-19 come infortunio sul luogo di lavoro

Anzitutto, occorre ricordare che l’Inail, con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020, ha fornito le indicazioni operative da seguire in caso di lavoratori che hanno contratto l’infezione da Covid-19 in occasione di lavoro, in tal caso tutelata presso l’Inail quale infortunio sul lavoro e ciò anche nella situazione di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

L’Inail ha pertanto equiparato il contagio da SARS-Cov 2 a qualsiasi altra ipotesi di patologia infettiva contratta in occasione di lavoro poiché, per orientamento consolidato, la “causa virulenta” va equiparata alla “causa violenta” tipica dell’infortunio.

In ipotesi di contagio, poi, l’Inail ha avuto modo di estendere la tutela assicurativa anche al caso in cui il contagio sia avvenuto in itinere, equiparando a tutti gli effetti l’ipotesi di contagio da coronavirus all’infortunio del lavoratore (che copre, come noto, anche l’infortunio occorso nel tragitto da/verso il luogo di lavoro).

Riflessi pratici per il datore di lavoro

Con una seconda circolare, la n. 22 del 20 maggio 2020, l’Inail ha poi precisato che, in caso di riconoscimento del diritto alle prestazioni da parte dell’Istitutociò non può per ciò stesso assumere rilievo in sede civile e penale. In particolare, per aversi la responsabilità penale del datore di lavoro il P.M. dovrà dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l’infortunio del lavoratore e l’assenza di prescrizioni/protocolli idonei a prevenire il rischio di contagio e, dunque, non sarà di per sé sufficiente la sola presenza di un contagio contratto sul luogo di lavoro, ma occorrerà dimostrare che il datore di lavoro ha omesso colposamente di applicare le cautele necessarie e idonee a prevenire il rischio di diffusione del contagio.

Cosa fare dunque?

I datori di lavoro dovranno pertanto attivarsi per evitare di incorrere in una responsabilità colposa per le lesioni cagionate ai danni del lavoratore e, dunque, porre in essere una serie di misure di protezione atte a prevenire il rischio di contagio. A tal fine, è anzitutto necessario integrare il DVR prevedendo una specifica valutazione del rischio biologico da contagio Covid-19.

Sul punto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è chiaro nel sostenere che non è possibile che sia il datore di lavoro ad individuare l’indice di rischio di una malattia sconosciuta e, dunque, il compito del datore di lavoro si limita alla sola doverosa attuazione scrupolosa delle misure che le Autorità hanno adottato e continueranno ad adottare, nonché alla vigilanza volta ad assicurare che i lavoratori si adeguino a tali misure. Le misure di sicurezza previste dai Protocolli, pertanto, identificano in via esclusiva gli obblighi del datore di lavoro per la prevenzione del contagio da Covid-19. 

Tali protocolli, pertanto, vanno ad integrare il DVR prevedendo una specifica valutazione del rischio biologico da contagio Covid-19, con necessità di aggiornamento al variare delle prescrizioni impartite dalla Autorità pubbliche.

Ne consegue che i datori di lavoro potranno andare esenti da responsabilità civile e penale qualora dimostrino di aver adottato le misure imposte dalle Autorità che sono le uniche, a fronte di una realtà epidemiologica ancora sconosciuta, a fornire le indicazioni valide per prevenire la diffusione del contagio

In conclusione, si può ragionevolmente sostenere che le misure di prevenzione previste dai Protocolli e la vigilanza in ordine alla loro effettiva applicazione esauriscano gli obblighi a carico del datore di lavoro, per quanto riguarda la prevenzione del rischio di contagio da COVID nei luoghi di lavoro e che il doveroso rispetto delle ‘prescrizioni’ dei Protocolli, insieme alle altre norme speciali espressamente richiamate dal legislatore (come ad esempio l’art. 16 del d.l. n. 18/2020 per quanto riguarda l’obbligo di indossare le mascherine), è idoneo ad escludere la responsabilità del datore di lavoro nei confronti del dipendente contagiato dal virus.

Avv. Barbara Di Giannatale

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