Il recente Accordo Stato – Regioni del 7 luglio 2016, n. 128/CSR (in gazzetta Ufficiale 19 agosto 2016, n.193), in vigore dal 3 settembre scorso, ha apportato delle importanti modifiche alla disciplina sulla formazione in materia di sicurezza sul lavoro. Questa mini riforma interessa principalmente la formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP). Alcune variazioni interessano anche la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, degli addetti alle emergenze – antincendio e primo soccorso – nonché dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n.81/2008, e i coordinatori nei cantieri temporanei e mobili. 

Con la sua entrata in vigore sono abrogati gli Accordi Stato – Regioni sulla formazione di RSPP e ASPP del 26 gennaio 2006 e dell’8 ottobre 2006.

Restano validi gli Accordi Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti, e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione, nonché l’Accordo integrativo del 25 luglio 2012.

Lo stesso Accordo, poi, prevede un'importante clausola di salvaguardia in base alla quale sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006; pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle nuove previsioni e ciò elimina all'origine ogni possibile dubbio circa la conservazione della validità delle nomine pregresse effettuate dal datore di lavoro ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n.81/2008.

Inoltre, in fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo Accordo (ossia il 3 settembre 2021) la frequenza del modulo B comune o di uno o più moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

 

Le nuove regole per la formazione e l'aggiornamento di RSPP e ASPP possono essere così sintetizzate:

  • Previsto il mantenimento dei tre moduli A (normativo), B (tecnico prevenzionale) e C (capacità gestionali);
  • Resta fermo che per la qualificazione di RSPP devono essere frequentati tutti e tre i moduli mentre per quella di ASPP solo i moduli A e B;
  • Il modulo B, della durata minima di 48 ore, diventa comune e solo per alcuni settori (es. agricoltura, costruzioni, sanità, etc.) è previsto anche l’obbligo della frequenza a ulteriori moduli di specializzazione;
  • Confermato l’obbligo dell’aggiornamento della formazione ma le ore minime complessive previste nell’arco temporale di un quinquennio sono ridotte a 20 ore per gli ASPP e a 40 per gli RSPP;
  • Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

  

Obbligo della collaborazione con gli organismi paritetici: meno vincoli per i datori di lavoro

  • Soppressi gli enti bilaterali tra il novero dei soggetti a cui il datore di lavoro deve chiedere la collaborazione per la formazione di lavoratori e RLS (art. 37, c.12, D.Lgs. n.81/2008);
  •  Resta fermo l’obbligo della collaborazione con gli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda;
  • In mancanza di organismi paritetici competenti il datore di lavoro deve procedere alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

 

Aggiornamento degli addetti antincendio e dei dirigenti

  • L’aggiornamento della formazione dei dirigenti ha periodicità quinquennale;
  • L’Accordo conferma la mancanza di una periodicità per l’aggiornamento degli addetti antincendio.

 

Il nuovo sistema di riconoscimento dei crediti

  • Introdotto un nuovo sistema di riconoscimento dei crediti per evitare la sovrapposizione dei corsi in attuazione del D.L. n.69/2013;
  • Nell’allegato III è riportata una tabella con la previsione di esoneri totali e parziali.

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