L’infortunio sul lavoro derivante da contagio da Covid-19, tutelato come tale ai sensi delle Circolari INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 e n. 22 del 20 maggio 2020, può avere rilevanza anche ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, qualora alla società, come persona giuridica, si richieda di dimostrare che l'infortunio non sia imputabile alla mancanza delle misure di prevenzione e protezione messe in atto dall'azienda. Ciò può accadere soprattutto nei casi di infortunio con prognosi superiore a 40 giorni, in cui i primi sintomi sono riscontrati proprio negli ambienti di lavoro. Vi è quindi l’esigenza per Enti e società di organizzare e attuare - e per gli Organismi di Vigilanza di verificare e segnalare – il necessario allineamento degli strumenti di tutela propri dei Modelli Organizzativi, sia in termini di adeguatezza (es. protocolli attuativi; procedure; disposizioni) che di effettività (es. formazione dei lavoratori sulle regole; programmi di pulizia e sanificazione; gestione delle mascherine), alle specifiche disposizioni normative anti-contagio.

Contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro e prevenzione del rischio-reato

Il doveroso rispetto delle ‘prescrizioni’ dei Protocolli condivisi, insieme alle altre norme speciali espressamente richiamate dal legislatore (come ad esempio l’art. 16 del D.L. n. 18/2020 per quanto riguarda l’obbligo di indossare le mascherine), va considerato anche in riferimento all’aggiornamento dei Modelli di Organizzazione e Gestione dell’azienda redatti ai sensi del D.lgs. 231/2001 (MOG). Infatti, a fronte di rischi “indiretti” da contagio, che costituiscono semplicemente l’incremento di possibili aree di esposizione a rischio già ampiamente mappate dai Modelli (es. rischi di corruzione, antiriciclaggio, reati informatici, ecc.), esiste anche un cd. rischio “diretto” connesso al rischio biologico da contagio nei luoghi di lavoro ed alla sua gestione preventiva.

Un contagio da Covid-19 sul luogo di lavoro può rappresentare la concretizzazione del rischio-reato sanzionato ex art. 25-septies D.Lgs. n. 231/2001 (Omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela e sicurezza sul lavoro). Tale rischio, tuttavia, dovrebbe essere già adeguatamente ed ampiamente coperto dal MOG in quanto, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 “il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici”, obblighi dettagliatamente indicati al primo comma dell’art. 30 del D.lgs. sopra citato.  In prima battuta, pertanto, si rende necessario verificare l’idoneità e l’efficacia degli attuali Modelli 231 in ordine alla prevenzione del rischio-reato infortunistico da contagio, individuare gli eventuali conseguenti interventi da apportare ai presidi preventivi, nonché documentare le azioni che gli organismi di vigilanza devono porre in essere.

 

Riflessi pratici ed organizzativi per Enti e società

L’esposizione dei lavoratori al rischio da contagio nei luoghi di lavoro impone, per il datore di lavoro, in attuazione (anche) dei presidi previsti nel Modello 231, l’obbligo di predisporre le adeguate misure che tutelino i lavoratori da tale rischio, ai sensi dell’articolo 2087 c.c. Alla luce di quanto sopra, dunque, di per sé l’emergenza Covid-19 non comporterà la necessità di un aggiornamento del Modello 231, laddove questo sia già idoneo ed efficace, fatta salva l’ipotesi che questo debba essere aggiornato con la previsione di uno specifico processo che preveda l’adozione delle misure correttive e attuative imposte dalle novità normative in materia di contrasto e contenimento del contagio da Covid-19. In presenza di un rischio biologico generico di natura integralmente esterna, qual è il rischio di contagio da Covid-19, gran parte dell’azione preventiva non dipende dall’autonoma diligenza e capacità del datore di lavoro, ma dalla corretta applicazione dei Protocolli contenenti le misure anti-contagio negli ambienti di lavoro e delle altre norme speciali espressamente richiamate dal legislatore. Fondamentale, pertanto, è il passaggio relativo all’attivazione del processo di studio e valutazione delle singole misure emesse dalle Autorità, al fine di garantirne la piena e rigorosa applicazione secondo le caratteristiche specifiche della realtà d’impresa. E’ il caso, ad esempio, dell’adozione di “procedure 231” che impongano e disciplinino l’adozione di un registro delle norme applicabili da tenere costantemente aggiornato, ovvero dell’applicazione di un sistema capace di tradurre in azione ogni nuova previsione normativa, come pure dell’individuazione di Process Owner (ad es. Covid Manager) per l’attuazione dei Protocolli emanati dalle Autorità. 

In caso di contagio di un lavoratore, pertanto, la valutazione in ordine alla idoneità ed efficacia organizzativa del sistema di gestione della prevenzione del rischio-reato, alla base dell’accertamento della responsabilità amministrativa aziendale, non può che incentrarsi in gran parte sulla capacità di recepire i provvedimenti emessi dalle Autorità e di darne applicazione in concreto. Di conseguenza, ai fini dell’esenzione da responsabilità, diventa fondamentale la prova formale e documentata della presenza di una costante attività di monitoraggio normativo e della sua attuazione in concreto, peraltro soggetta a controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

 

Cosa fare dunque?

In questo processo di adeguamento del Modello organizzativo, il compito dell'ODV è quello di richiedere l'integrazione dei flussi informativi dall'Ente, organizzare audizioni con le figure della sicurezza e, laddove possibile, procedere ad audit specifici per verificare il presidio del processo di adeguamento e monitoraggio dei protocolli a tutela dei lavoratori, tenendo conto della evoluzione delle misure normative, organizzative, tecniche, sanitarie, ecc. 

In particolare, occorre che l’ODV mantenga uno stretto contatto con tutti i soggetti chiamati ad adottare i Protocolli redatti in ossequio ai provvedimenti delle Autorità, ad eseguire i controlli operativi sull’effettivo rispetto di tali precauzioni, tra cui in primis con il comitato interno, cui spetta il compito di presidiare il rispetto dei protocolli adottati dall’azienda. A tal fine, dovranno essere intensificati ovvero istituiti idonei flussi informativi verso l’ODV a integrazione di quelli già esistenti. Inoltre, l’ODV dovrà verificare l’adeguatezza dei suddetti protocolli e le attività di vigilanza svolte dovranno essere riflesse in adeguata reportistica. In questo senso, può risultare utile la predisposizione di check list sul rispetto delle misure di contenimento, da compilare periodicamente e fare oggetto di adeguata informativa tra i diversi soggetti coinvolti. 

Avv. Barbara Di Giannatale

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