I nuovi vincoli per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro in aula e i requisiti per quella a distanza al tempo del coronavirus

Con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 com’è noto sono state messe a punto una serie di nuove e molto discusse misure finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da SARS-COV-2 più incisive di quelle adottate durante i mesi estivi, tra cui alcune interessano anche l’ambito della formazione delle risorse umane sulla salute e la sicurezza sul lavoro.

Il nuovo provvedimento, infatti, stabilisce sino al prossimo 3 dicembre, salvo ulteriori probabili proroghe, la sospensione di molte attività in presenza come, ad esempio, i corsi ma, al tempo stesso, alla luce anche delle notevoli difficoltà in cui si sono venuti a trovare i datori di lavoro durante il lookdown, ha disciplinato in modo più chiaro lo svolgimento dei corsi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro anche se, come vedremo, restano sul tappeto anche alcuni lati oscuri.

Appare opportuno, quindi, procedere ad una breve ricostruzione dell’attuale disciplina emergenziale e, al tempo stesso, compiere anche alcune considerazioni sul ruolo della formazione a distanza (FAD) e sui requisiti che devono essere soddisfatti per la sua validità.

La sospensione dei convegni e dei congressi in presenza

Iniziando dal versante della cd. convegnistica occorre osservare che il D.P.C.M. 3 novembre 2020 stabilisce in modo netto all’art. 1, c.9, lett. o) che sono sospesi “i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza”; tale limitazione è valevole per l’intero territorio nazionale e l’utilizzo del termine “eventi” lascia intendere che sono attratti da tale blocco anche i seminari, gli eventi sociali e, più in generale, le “riunioni”.

In effetti, la stessa norma prevede che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; viceversa, per quelle private è fortemente raccomandato tenerle con tale modalità.

Di conseguenza si può ritenere che il blocco previsto dal citato art. 1, c. 9, lett. o),  interessi tutti quei casi in cui la riunione di più persone sia assimilabile a un evento convegnistico come, ad esempio, i cd. meeting.

Pertanto fino al prossimo 3 dicembre non è consentito svolgere nemmeno tali attività in presenza; l’effetto è notevole, specie per l’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro dove per diverse figure (RSPP, ASPP, formatori, coordinatori nei cantieri, etc.) una parte dei crediti può essere maturata anche attraverso la partecipazione ai seminari e i convegni, secondo quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni 6 luglio 2016, e per i quali al momento la video conferenza tramite web seminar appare ancora, al momento, l’unica strada percorribile.

Va osservato, inoltre, che poiché in tale decreto è stato collocato nuovamente in posizione sovraordinata il principio del distanziamento sociale ciò induce a ritenere che lo svolgimento solo nella modalità a distanza debba realizzarsi con i tutti i partecipanti, compresi i relatori, in solitaria da remoto; si tratta di un profilo questo che, tuttavia, si spera che sia quanto prima meglio chiarito.

LE PRINCIPALI MISURE PER LA FORMAZIONE IN PRESENZA

(Linee guida Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

Informativa sulle misure anti COVID-19

· Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità

· L’informativa va resa, quindi, non solo ai discenti ma anche ai docenti, tutor, assistenti, etc.

Misurazione della temperatura corporea

· Potrà essere rilevata la temperatura  corporea,   impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività  formativa  in  caso  di temperatura > 37,5 °C

· Da osservare che considerata l’importanza della misura si può ritenere che la misurazione andrebbe effettuata sempre all’accesso alla sede in cui dovrà essere svolta l’attività formativa 

Igiene delle mani

· Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti  degli  spazi  dedicati all'attività,  in particolare  all'entrata  e  in  prossimità  dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente

Obbligo dell’elenco
dei partecipanti

· Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti

· L’elenco comprende, quindi, non solo i discenti ma anche i docenti, tutor, assistenti, etc.

· A livello regionale può essere previsto un diverso periodo di conservazione di tale elenco (es. Lazio)

Organizzazione dei gruppi

· Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile  omogenei  (es.  utenti  frequentanti  il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui

Priorità nell’uso
degli spazi esterni

· Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni

Organizzazione
degli spazi in aula

· Gli spazi destinati all'attività devono essere  organizzati  in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro  di  separazione tra gli utenti

· Tale distanza può essere ridotta solo  ricorrendo  a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite  droplet  o indossando la mascherina

Obbligo della mascherina

· La mascherina  potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni:  rispetto  della distanza di almeno 1 metro in condizioni di  staticità;  assenza  di situazioni che prevedano la  possibilità di  aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale  come definita dall’autorità sanitaria

· Nel caso in cui non sia possibile  garantire  il  distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione  di staticità e in tutte le situazioni  in  movimento  sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività  e  procedere  a  una  frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti

· Nel caso dei docenti è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente

· Nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale  associati  ai  rischi della singola attività

Postazione del docente

· La postazione del docente deve essere situata ad almeno  2  metri dalla prima fila dei discenti

Pulizia e disinfezione

· Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack)

· Eventuali strumenti e  attrezzature  dovranno  essere  puliti  e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.

· Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso  da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso  di  cucine industriali e relative  attrezzature  specifiche),  sarà  necessario procedere alla pulizia e disinfezione  frequente  delle  mani  o  dei guanti

Impianti di condizionamento, ricambi d’aria e affollamento

· Favorire il ricambio d'aria negli ambienti  interni.  In  ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli  occupanti,  dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti  al  fine  di  garantire l'adeguatezza delle portate di  aria  esterna  secondo  le  normative vigenti

· In ogni caso, l'affollamento  deve  essere  correlato  alle portate  effettive   di   aria   esterna

· Per   gli   impianti   di condizionamento, è   obbligatorio,   se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria

· In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure  per  il  ricambio  d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va  garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati

· Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante  del  ricircolo,  sostituendo  i filtri esistenti  con  filtri  di  classe  superiore, garantendo  il mantenimento delle portate

· Nei servizi  igienici  va  mantenuto  in funzione continuata l'estrattore d'aria

Stage

· Per gli allievi in  stage  presso  terzi,  si  applicano   le disposizioni/protocolli  della   struttura/azienda   ospitante

· In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda  e  in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni  da  concordare  con  l'allievo,  il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale

Le condizioni per i corsi di formazione in presenza

Per quanto riguarda i corsi di formazione il D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevede, che sono sospesi, tout court, quelli pubblici e privati (art.1, c. 9, lett. s); nei precedenti decreti emergenziali di marzo e aprile si era preferito, invece, fornire un’elencazione puntuale che, alla fin dei conti, ha generato in diversi casi molta confusione.

Di conseguenza la regola generale che al momento è consentita solo la formazione a distanza (FAD), salvo alcune eccezioni come i corsi da “da effettuarsi in materia di salute e sicurezza”.

La formulazione particolarmente ampia lascia intendere che i corsi in tale ambito non interessati da tale blocco non sono solo quelli riguardanti i lavoratori, i preposti e i dirigenti (cfr. artt.2, 37 D.Lgs. n.81/2008) ma anche le altre figure della sicurezza come, ad esempio, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, gli RSPP, gli ASPP, i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art.34 D.Lgs. n.81/2008), gli RLS, i formatori, gli addetti al primo soccorso e gli addetti all’antincendio.

Tuttavia, nel decreto è nuovamente ribadito che la formazione in presenza è ammessa a condizione, però, che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL.

Da un punto di vista operativo per identificare quali sono le misure da osservare per la formazione in presenza in tale ambito occorre fare riferimento, in primo luogo, alla scheda tecnica sulla formazione professionale, comprensiva anche di quella sulla salute e la sicurezza sul lavoro, messa a punto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato n.9 al D.P.C.M. 3 novembre 2020).  

Si tratta, invero, di un vero e proprio modello organizzativo – gestionale della formazione in presenza, basato su diverse direttrici fondamentali (si veda la tabella uno).

In particolare, per quanto riguarda le attività formative pratiche, che per ovvie ragioni non possono essere svolte tramite FAD, è previsto che laddove possibile andrà privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni; si tratta di una soluzione, quindi, che ad esempio si sposa bene con la parte pratica dei corsi per addetti all’antincendio (D.M. Interno 10 marzo 1998), mentre appare di più difficile attuazione nel caso della parte pratica prevista per i corsi per addetti al primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003).

La priorità della formazione a distanza (FAD)

L’attivazione dei corsi di formazione in presenza non è, quindi, semplice in quanto da un lato sono molteplici i vincoli organizzativi e gestionali mentre, dall’altro, il fattore comportamentale non consente di eliminare il rischio di un possibile contagio da COVID-19.

Di conseguenza, considerato ancora di più che la curva dei contagi tende a crescere su scala nazionale, appare ancora prioritaria la FAD in quanto, evidentemente, in armonia con il fondamentale principio di massima precauzione anche se non va sottaciuto che il problema del vuoto normativo che esiste genera non poche incertezze anche su questo versante.

Al momento, infatti, oltre la posizione espressa da alcune regioni, tra cui spicca per chiarezza e coerenza con i principi di tutela del diritto alla salute quella assunta dal Veneto, solo il Ministero del Lavoro ha fornito, sia pure molto timidamente, qualche indicazione in merito con la FAQ pubblicata il 4 maggio 2020.

Va ricordato che il Ministero da un lato ha equiparato la videoconferenza allo svolgimento dei corsi in aula, mentre dall’altro ha anche chiarito alcuni precisi vincoli che devono essere osservati nel ricorrere alla FAD.

La formazione in videoconferenza, da non confondersi con l’e-learning, è ammessa, infatti, esclusivamente con modalità sincrona, ma ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da “.... garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”.

Ma la questione della modalità sincrona non appare, invero, l’unica incognita della FAD; un altro profilo problematico non secondario, infatti, che va richiamato infine è la rilevazione delle presenze.

Alcune piattaforme informatiche consentono il cd. “tracciamento” dei partecipanti ma altre no o solo parzialmente; anche questa è un’evidente zona d’ombra che andrebbe quanto prima risolta con un intervento legislativo e in mancanza una possibile soluzione tampone, che stanno già sperimentando alcuni ordini professionali per la formazione continua obbligatoria, potrebbe essere quella di fare autocertificare la partecipazione dagli stessi discenti, riportando anche gli estremi dell’evento e il link, che saranno poi registrare e conservate nel fascicolo del corso.

Fonte: Il Sole 24 ORE - Mario Gallo

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