I nuovi vincoli per la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro in aula e i requisiti per quella a distanza al tempo del coronavirus
Con il D.P.C.M. 3 novembre 2020 com’è noto sono state messe a punto una serie di nuove e molto discusse misure finalizzate al contrasto della diffusione del contagio da SARS-COV-2 più incisive di quelle adottate durante i mesi estivi, tra cui alcune interessano anche l’ambito della formazione delle risorse umane sulla salute e la sicurezza sul lavoro.
Il nuovo provvedimento, infatti, stabilisce sino al prossimo 3 dicembre, salvo ulteriori probabili proroghe, la sospensione di molte attività in presenza come, ad esempio, i corsi ma, al tempo stesso, alla luce anche delle notevoli difficoltà in cui si sono venuti a trovare i datori di lavoro durante il lookdown, ha disciplinato in modo più chiaro lo svolgimento dei corsi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro anche se, come vedremo, restano sul tappeto anche alcuni lati oscuri.
Appare opportuno, quindi, procedere ad una breve ricostruzione dell’attuale disciplina emergenziale e, al tempo stesso, compiere anche alcune considerazioni sul ruolo della formazione a distanza (FAD) e sui requisiti che devono essere soddisfatti per la sua validità.
La sospensione dei convegni e dei congressi in presenza
Iniziando dal versante della cd. convegnistica occorre osservare che il D.P.C.M. 3 novembre 2020 stabilisce in modo netto all’art. 1, c.9, lett. o) che sono sospesi “i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza”; tale limitazione è valevole per l’intero territorio nazionale e l’utilizzo del termine “eventi” lascia intendere che sono attratti da tale blocco anche i seminari, gli eventi sociali e, più in generale, le “riunioni”.
In effetti, la stessa norma prevede che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni devono essere svolte in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; viceversa, per quelle private è fortemente raccomandato tenerle con tale modalità.
Di conseguenza si può ritenere che il blocco previsto dal citato art. 1, c. 9, lett. o), interessi tutti quei casi in cui la riunione di più persone sia assimilabile a un evento convegnistico come, ad esempio, i cd. meeting.
Pertanto fino al prossimo 3 dicembre non è consentito svolgere nemmeno tali attività in presenza; l’effetto è notevole, specie per l’ambito della salute e della sicurezza sul lavoro dove per diverse figure (RSPP, ASPP, formatori, coordinatori nei cantieri, etc.) una parte dei crediti può essere maturata anche attraverso la partecipazione ai seminari e i convegni, secondo quanto prevede l’Accordo Stato – Regioni 6 luglio 2016, e per i quali al momento la video conferenza tramite web seminar appare ancora, al momento, l’unica strada percorribile.
Va osservato, inoltre, che poiché in tale decreto è stato collocato nuovamente in posizione sovraordinata il principio del distanziamento sociale ciò induce a ritenere che lo svolgimento solo nella modalità a distanza debba realizzarsi con i tutti i partecipanti, compresi i relatori, in solitaria da remoto; si tratta di un profilo questo che, tuttavia, si spera che sia quanto prima meglio chiarito.
LE PRINCIPALI MISURE PER LA FORMAZIONE IN PRESENZA
(Linee guida Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)
Informativa sulle misure anti COVID-19 |
· Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità · L’informativa va resa, quindi, non solo ai discenti ma anche ai docenti, tutor, assistenti, etc. |
Misurazione della temperatura corporea |
· Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura > 37,5 °C · Da osservare che considerata l’importanza della misura si può ritenere che la misurazione andrebbe effettuata sempre all’accesso alla sede in cui dovrà essere svolta l’attività formativa |
Igiene delle mani |
· Rendere disponibile prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente |
Obbligo dell’elenco |
· Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti · L’elenco comprende, quindi, non solo i discenti ma anche i docenti, tutor, assistenti, etc. · A livello regionale può essere previsto un diverso periodo di conservazione di tale elenco (es. Lazio) |
Organizzazione dei gruppi |
· Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui |
Priorità nell’uso |
· Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni |
Organizzazione |
· Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti · Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o indossando la mascherina |
Obbligo della mascherina |
· La mascherina potrà essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticità; assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dall’autorità sanitaria · Nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento fisico prescritto nello svolgimento delle attività in condizione di staticità e in tutte le situazioni in movimento sarà necessario assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere a una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti · Nel caso dei docenti è possibile fare ricorso ad una visiera trasparente · Nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi della singola attività |
Postazione del docente |
· La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti |
Pulizia e disinfezione |
· Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack) · Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. · Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti |
Impianti di condizionamento, ricambi d’aria e affollamento |
· Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti · In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna · Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria · In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati · Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate · Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria |
Stage |
· Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante · In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale |
Le condizioni per i corsi di formazione in presenza
Per quanto riguarda i corsi di formazione il D.P.C.M. 3 novembre 2020 prevede, che sono sospesi, tout court, quelli pubblici e privati (art.1, c. 9, lett. s); nei precedenti decreti emergenziali di marzo e aprile si era preferito, invece, fornire un’elencazione puntuale che, alla fin dei conti, ha generato in diversi casi molta confusione.
Di conseguenza la regola generale che al momento è consentita solo la formazione a distanza (FAD), salvo alcune eccezioni come i corsi da “da effettuarsi in materia di salute e sicurezza”.
La formulazione particolarmente ampia lascia intendere che i corsi in tale ambito non interessati da tale blocco non sono solo quelli riguardanti i lavoratori, i preposti e i dirigenti (cfr. artt.2, 37 D.Lgs. n.81/2008) ma anche le altre figure della sicurezza come, ad esempio, i coordinatori per la sicurezza nei cantieri, gli RSPP, gli ASPP, i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione (art.34 D.Lgs. n.81/2008), gli RLS, i formatori, gli addetti al primo soccorso e gli addetti all’antincendio.
Tuttavia, nel decreto è nuovamente ribadito che la formazione in presenza è ammessa a condizione, però, che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall'INAIL.
Da un punto di vista operativo per identificare quali sono le misure da osservare per la formazione in presenza in tale ambito occorre fare riferimento, in primo luogo, alla scheda tecnica sulla formazione professionale, comprensiva anche di quella sulla salute e la sicurezza sul lavoro, messa a punto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato n.9 al D.P.C.M. 3 novembre 2020).
Si tratta, invero, di un vero e proprio modello organizzativo – gestionale della formazione in presenza, basato su diverse direttrici fondamentali (si veda la tabella uno).
In particolare, per quanto riguarda le attività formative pratiche, che per ovvie ragioni non possono essere svolte tramite FAD, è previsto che laddove possibile andrà privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni; si tratta di una soluzione, quindi, che ad esempio si sposa bene con la parte pratica dei corsi per addetti all’antincendio (D.M. Interno 10 marzo 1998), mentre appare di più difficile attuazione nel caso della parte pratica prevista per i corsi per addetti al primo soccorso aziendale (D.M. 388/2003).
La priorità della formazione a distanza (FAD)
L’attivazione dei corsi di formazione in presenza non è, quindi, semplice in quanto da un lato sono molteplici i vincoli organizzativi e gestionali mentre, dall’altro, il fattore comportamentale non consente di eliminare il rischio di un possibile contagio da COVID-19.
Di conseguenza, considerato ancora di più che la curva dei contagi tende a crescere su scala nazionale, appare ancora prioritaria la FAD in quanto, evidentemente, in armonia con il fondamentale principio di massima precauzione anche se non va sottaciuto che il problema del vuoto normativo che esiste genera non poche incertezze anche su questo versante.
Al momento, infatti, oltre la posizione espressa da alcune regioni, tra cui spicca per chiarezza e coerenza con i principi di tutela del diritto alla salute quella assunta dal Veneto, solo il Ministero del Lavoro ha fornito, sia pure molto timidamente, qualche indicazione in merito con la FAQ pubblicata il 4 maggio 2020.
Va ricordato che il Ministero da un lato ha equiparato la videoconferenza allo svolgimento dei corsi in aula, mentre dall’altro ha anche chiarito alcuni precisi vincoli che devono essere osservati nel ricorrere alla FAD.
La formazione in videoconferenza, da non confondersi con l’e-learning, è ammessa, infatti, esclusivamente con modalità sincrona, ma ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da “.... garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”.
Ma la questione della modalità sincrona non appare, invero, l’unica incognita della FAD; un altro profilo problematico non secondario, infatti, che va richiamato infine è la rilevazione delle presenze.
Alcune piattaforme informatiche consentono il cd. “tracciamento” dei partecipanti ma altre no o solo parzialmente; anche questa è un’evidente zona d’ombra che andrebbe quanto prima risolta con un intervento legislativo e in mancanza una possibile soluzione tampone, che stanno già sperimentando alcuni ordini professionali per la formazione continua obbligatoria, potrebbe essere quella di fare autocertificare la partecipazione dagli stessi discenti, riportando anche gli estremi dell’evento e il link, che saranno poi registrare e conservate nel fascicolo del corso.
Fonte: Il Sole 24 ORE - Mario Gallo