Il nuovo DPCM, che sostituisce il precedente DPCM 24 ottobre 2020, comprende i provvedimenti che valgono sul territorio nazionale con una divisione in tre fasce calcolata a seconda del rischio biologico.

In particolare, gli articoli del DPCM valgono per l’intero territorio nazionale, ad eccezione:

  • dell’articolo 2 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto;
  • dell’articolo 3 che vale per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Dall’Articolo 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) riprendiamo alcune novità, rispetto al precedente DPCM 24 ottobre 2020, a partire dai nuovi limiti agli spostamenti serali/notturni (il cosiddetto “coprifuoco”) per la zona a minor rischio.

Il comma 3 indica che “dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.  

Riguardo alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ricordiamo che è confermato l’articolo, già presente in altri DPCM, “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali”.

Articolo che indica che “sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14”.

 

➡️ Scarica il D.P.C.M. 03 novembre 2020 ⬅️

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